TARIFFE ACQUEDOTTO

- Preso atto che il CIPE con propria determinazione n.52 del 2001, disponeva che gli enti interessati, le imprese che gestiscono il servizio provvedessero alla determinazione della tariffa base, secondo la direttiva già indicata dal comitato sopra citato con precedenti delibere quali la n° 45/74; n°46/74, n° 26/75 e successive modificazioni e integrazioni;
– Considerato che la delibera CIPE 52/01 alla voce 1 – SERVIZIO ACQUEDOTTO al punto 1.3 “Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa”, 2° comma prevedeva la durata di 4 anni per l’eliminazione del minimo impegnato per ogni utenza;
– Visto che l’AATO Provinciale n° 1 (Autorità Ambito Territoriale Ottimale, n.1 Marche Nord-Pesaro e Urbino) con deliberazione n.2/2005 ha approvato l’introduzione del Metodo tariffario Normalizzato e approvazione del piano degli interventi per gli anni 2005/2006 in aderenza a quanto previsto dalla delibera CIPE n° 52/2001;
– Rilevato che l’Aset spa ente gestore del servizio Acquedotto per il comune di Fano, ha comunicato agli utenti con lettera priva di data, allegata alle fatture emesse a copertura dei consumi fatti nei periodi scorsi, le procedure che si sarebbero seguite per :
a) l’applicazione della delibera del CIPE n.52/2001;
b le modalità di concessione del servizio;
– Considerato che l’art. 13, comma 5 della Legge 5.1.1994 n.36 prevede che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all’articolo 11, comma 3 ed è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare (art. 13, comma 6) ;
– Considerato che sempre legge Galli, all’art. 13, comma 7, prevede che nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito;

In considerazione del contenuto delle delibere sopraccitate:

– Preso atto che sono stati pubblicati sul B.U.R. Regione Marche n° 66 del 21.7.2005 , n.76 del 25.8.2005 e n.77 del 1.9.2005 , atti degli enti locali “MEGAS – Azienda Multiservizi spa- Urbino – Tariffe acqua, estratti delle delibere dei Consigli comunali di alcuni comuni serviti dall’ente gestore sopraccitato, che stabilivano la data di decorrenza dell’applicazione della tariffa da applicare al servizio acquedotto, in ottemperanza al dispositivo dell’AATO Provinciale,
– Ritenuto l’argomento di particolare importanza per utenti, in quanto dagli atti sopraccitati si evidenzia una disparità di trattamento per gli stessi utenti, con un’applicazione retroattiva al 1° gennaio 2005 da parte dell’ente gestore Aset spa, con emissione di fatture a conguaglio per l’anno 2005, a differenza di ciò che è stato approvato e quindi stabilito dai consigli comunali di altri Comuni, applicazione delle tariffe a decorrere dal 1° maggio e dal 1° luglio 2005;
– Considerato che l’acqua è un bene comune scarso per cui è necessario eliminare gli effetti di spreco e l’effetto ingiustizia della fornitura per famiglia numerosa che si realizza in quanto non vengono considerati il numero di abitanti conviventi che è agevole tramite dati rilevati ed informatizzati dall’amministrazione comunale;
– Considerato infine che il diritto all’acqua è un diritto umano di base per la vita, inerente la dignità della persona umana e che non può, in nessuna circostanza e per nessuno, dipendere dalle disponibilità delle risorse finanziarie. E’ pertanto necessario riconoscere, ai non abbienti, una quantità limitata pari a 50 litri per persona al giorno (18 m cubi all’anno a persona) a costo zero. Di conseguenza è necessario riformulare l’articolazione della tariffa;
– Pertanto il Consiglio Comunale intendendo tutelare i diritti degli utenti e vedere applicata una giusta ed equa tariffa al consumo della risorsa idrica ritenendo l’acqua un bene prezioso per la collettività e di primaria importanza

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a:
1) Sanare l’irregolarità dell’applicazione dell’aumento tariffario, in quanto applicato in maniera retroattiva sulla quantità di acqua già consumata e perché non deliberato dal consiglio comunale. Di conseguenza andranno annullate le fatture emesse e ricalcolate sulla base delle tariffe preesistenti;
2) far predisporre da ASET spa apposito atto, contenente i termini e le modalità di applicazione della delibera AATO n.2/2005 da portare all’approvazione del Consiglio Comunale di Fano e dei Comuni utenti serviti da Aset spa, come previsto dalla Legge Galli e come avvenuto da parte di altre Amministrazioni comunali della nostra provincia;
3) modificare l’articolazione della tariffa fino ad oggi applicati (agevolata, base, 1^ eccedenza, 2^ eccedenza) integrando i criteri con le opzioni seguenti ad oggi non presenti:
a) inserire una modulazione della tariffa secondo prefissati scaglioni di reddito;
b) eliminare l’effetto ingiustizia della fornitura per famiglie numerose introducendo appositi correttivi legati al numero di conviventi;
c) introdurre una fascia a tariffa zero quantitativamente contenuta (18 metri cubi annui a persona corrispondenti a 50 litri giornalieri pro capite considerato minimo vitale) pari attualmente a circa un quarto del consumo medio pro-capite dei cittadini nel territorio dell’Aset. Tale fascia sarà messa a disposizione delle famigle disagiate e/o con un livello di reddito medio-basso;
d) Tutelare il consumo umano (domestico) contemperandolo alla progressività delle tariffe all’aumentare del consumo.

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